Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) svolge regolarmente controlli sia in fase di richiesta dell’incentivo che successivamente su tutti gli impianti fotovoltaici che hanno usufruito del Conto Energia per verificare la sussistenza o la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al riconoscimento e al mantenimento degli incentivi. I controlli svolti quindi nella fase iniziale non vanno a sostituire quelli successivi, ovvero quelli che il GSE sta svolgendo con sempre maggiore intensità a partire dal 2014.
I controlli possono essere svolti sia dal GSE che da organi terzi dotati delle competenze specialistiche necessarie ad effettuare un controllo. Tali controlli possono essere svolti su base annuale o triennale. In particolare, i controlli documentali senza sopralluogo vengono effettuati sia su base annua su non meno del 50% delle nuove istanze di incentivo, e su base triennale su non meno del 15% degli impianti già incentivati che non sono mai stati soggetti a controlli. Per quanto riguarda i controlli con sopralluogo, invece, il GSE effettua una programmazione triennale su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti soggetti di incentivo, di cui almeno la metà senza preavviso.
In caso di sopralluogo, il responsabile del controllo potrà chiedere di acquisire atti, documenti, schemi tecnici e qualsiasi altra documentazione necessaria allo svolgimento del controllo. Come riportato dal DM CONTROLLI del 31 gennaio del 2014, oggetto del controllo saranno le caratteristiche tecniche delle macchine e delle apparecchiature installate; la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica; la strumentazione di misura dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti e le misure e le contabilizzazioni dell’energia necessaria per definire correttamente l’energia incentivabile. Durante lo svolgimento del controllo, inoltre, l’incaricato è tenuto a redigere un verbale contenente le operazioni effettuate, le documentazioni e le informazioni acquisite nel corso del tempo e, eventualmente, le dichiarazioni del proprietario dell’impianto o di un suo delegato. Tale verbale dovrà essere sottoscritto dal proprietario per poi essere trasmesso al GSE in maniera immediata. La procedura di controllo mediante sopralluogo si conclude con l’individuazione di eventuali violazioni e successive conseguenze. In caso contrario, il GSE confermerà l’idoneità dell’impianto a ricevere l’incentivo.
Il processo nel dettaglio
Il processo di controllo tramite sopralluogo prevede alcune fasi specifiche:
- Programmazione assegnazione ad un Gruppo di Verifica (GdV) composto dal personale del GSE o da altro personale idoneo.
- Il GdV effettua un’analisi della documentazione tecnica e amministrativa presentata al momento della richiesta dell’incentivo.
- Il GSE comunica all’interessato la data di svolgimento del sopralluogo (avvio del procedimento di verifica).
- Sopralluogo, in cui si verifica lo stato dell’impianto (anche con rilievi fotografici), può essere richiesta ulteriore documentazione e durante il quale il responsabile del controllo redige il verbale
- Dopo il sopralluogo il GdV esamina la documentazione richiesta durante il sopralluogo, analizza i risultati del controllo e redige il rapporto finale di verifica (in cui vengono riportati i rilievi effettuati in sintesi)
- La Commissione di Verifica sugli Impianti di Produzione valuta quanto emerso dal controllo ed effettua una delibera.
- Il GSE invia il provvedimento conclusivo contenente l’esito dell’attività di controllo al proprietario dell’impianto.
In caso di controllo senza sopralluogo, invece, in seguito all’analisi effettuata nel punto 2, il GSE invia un provvedimento nel quale si informa il proprietario dell’impianto dell’avvio della procedura di verifica e nel quale vengono riportati i documenti presi in esame. Qualora emerga la non conformità dell’impianto alla normativa tecnica ed amministrativa di riferimento, il GSE conclude il processo di verifica con esito negativo comunicando al soggetto interessato le conseguenze della mancata idoneità a seconda della gravità della violazione commessa:
- L’annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi
- La modifica della tariffa incentivante
- L’adeguamento delle modalità di calcolo dell’energia incentivata.
In particolare, le violazioni rilevanti comportano l’annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi e la richiesta di riborso da parte del GSE. Rientrano tra le violazioni rilevanti: la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi e contraffatti per la richiesta di incentivo o la mancanza di documenti chiave per tale richiesta; la violazione dei termini temporali per la richiesta di incentivo o per l’entrata in funzione dell’esercizio; la mancanza della documentazione da tenere in impianto (elenco pubblicato sul sito del GSE); la manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata e l’utilizzo di elementi contraffatti o rubati (tra gli altri).
In particolare, il GSE ha identificato un fenomeno molto diffuso sul territorio italiano: quello della “mistificazione” della provenienza dei moduli fotovoltaici presenti negli impianti che richiedono incentivo. Proprio per disincentivare questo ed altri comportamenti dannosi per la produzione di energia rinnovabile incentivata, che fa uso di soldi pubblici, il GSE ha avviato una procedura di rafforzamento dei controlli su base annuale e si sta dotando di sistemi informatici per individuare con maggiore attenzione gli impianti che fanno un uso indebito di tali incentivi. A tal proposito, per non rischiare di perdere gli incentivi ottenuti è importante assicurarsi di essere i linea con quanto richiesto dalla normativa vigente prima dell’arrivo dei controlli del GSE.
16 giugno 2017 alle 10:40
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